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  • Venerdì 13 Maggio 2011 16:15
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    Normativa/Nazionale

    frodi nel settore del credito al consumo efurto d'identità

    DECRETO LEGISLATIVO n. 64 del 11/04/2011

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    DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 64

    Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13  agosto
    2010,  n.  141,  per  l'  istituzione  di  un  sistema  pubblico   di
    prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi  nel  settore  del
    credito al consumo, con specifico riferimento al  furto  d'identita'.
    (11G0107) 
    in G.U.R.I. del 10 maggio 2011, n. 107
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
      Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, e il relativo regolamento di
    attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
    finanze 30 aprile 2007, n. 112; 
      Vista  la  direttiva  2008/48/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
    Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti  di  credito  ai
    consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE; 
      Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88,  e  successive  modificazioni,
    recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
    dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   Legge
    comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 33, comma  1,  lettera
    d-ter); 
      Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
    l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
    alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, ed, in  particolare,
    l'articolo 13; 
      Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,  recante
    attuazione  della  direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di
    credito ai consumatori, nonche' modifiche del  titolo  IV  del  testo
    unico bancario, decreto legislativo n. 385 del 1993, in  merito  alla
    disciplina dei  soggetti  operanti  nel  settore  finanziario,  degli
    agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 17 dicembre 2010; 
      Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
    deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 23 marzo 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
    degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; 
     
                                  E m a n a 
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
     
           Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
     
      1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il titolo V,
    e' aggiunto il seguente: 
     
                                «Titolo V-bis 
     
     
    ISTITUZIONE  DI  UN  SISTEMA  PUBBLICO  DI  PREVENZIONE,  SUL   PIANO
    AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL  CONSUMO,  CON
                 SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO D'IDENTITA' 
     
     
                                 Art. 30-bis 
                                 Definizioni 
     
      1. Ai fini del presente decreto legislativo per  furto  d'identita'
    si intende: 
        a) l'impersonificazione totale: occultamento totale della propria
    identita' mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identita'
    e  al  reddito  di  un  altro  soggetto.  L'impersonificazione   puo'
    riguardare l'utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un  soggetto
    in vita sia ad un soggetto deceduto; 
        b) l'impersonificazione  parziale:  occultamento  parziale  della
    propria identita' mediante l'impiego, in  forma  combinata,  di  dati
    relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati  relativi
    ad un altro soggetto, nell'ambito di quelli di cui alla lettera a). 
     
                                 Art. 30-ter 
                           Sistema di prevenzione 
     
      1. E' istituito, nell'ambito del Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze,   un   sistema   pubblico   di   prevenzione,   sul    piano
    amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e  dei
    pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto
    di identita'. 
      2. Il sistema  di  prevenzione  e'  basato  sull'archivio  centrale
    informatizzato di cui all'articolo 30-quater, di  seguito  denominato
    archivio, e sul gruppo di lavoro di  cui  al  comma  9  del  presente
    articolo. 
      3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'   titolare
    dell'archivio e del connesso trattamento  dei  dati.  Secondo  quanto
    previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
    196, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  designa,  per  la
    gestione dell'archivio e in qualita' di responsabile del  trattamento
    dei dati personali, la  Consap  S.p.A,  di  seguito  denominato  ente
    gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze  e
    l'ente gestore sono  disciplinati  con  apposita  convenzione,  dalla
    quale non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
    finanza pubblica. 
      4. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  fatte  salve  le
    attribuzioni   previste   dalla   vigente    normativa    ad    altre
    Amministrazioni  pubbliche,   esercita,   con   le   risorse   umane,
    strumentali  e  finanziarie  disponibili  a   legislazione   vigente,
    funzioni di competenza statale in materia di monitoraggio sui sistemi
    di informazioni  creditizie  e  sulle  imprese  che  offrono  servizi
    assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle  frodi
    nei settori del credito e dei servizi. 
      5. Partecipano al sistema di prevenzione  delle  frodi  i  seguenti
    soggetti, di seguito denominati aderenti: 
        a)   le   banche,   comprese   quelle   comunitarie   e    quelle
    extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti  nell'elenco
    generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre
    1993, n. 385; 
        b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai  sensi
    dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui  al  decreto
    legislativo 1º agosto 2003, n. 259; 
        c) i fornitori di servizi interattivi associati o di  servizi  di
    accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera  q),
    del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; 
        d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e  le  imprese
    che offrono ai soggetti di cui  alle  lettere  da  a)  a  c)  servizi
    assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi,
    in base ad apposita convenzione  con  il  Ministero  dell'economia  e
    delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri
    a carico della finanza pubblica. 
      6. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
    individuata, previo parere del gruppo di lavoro di cui  al  comma  9,
    ogni altra categoria di soggetti cui e' consentita la  partecipazione
    al sistema di prevenzione. 
      7. Gli aderenti inviano  all'ente  gestore  richieste  di  verifica
    dell'autenticita' dei dati  contenuti  nella  documentazione  fornita
    dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un  differimento
    di  pagamento,  un  finanziamento  o  altra   analoga   facilitazione
    finanziaria,  un  servizio  a  pagamento   differito.   La   verifica
    dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al di fuori  dei
    casi e delle finalita' previste  per  la  prevenzione  del  furto  di
    identita'. Gli aderenti  inviano  altresi',  in  forma  scritta,  una
    comunicazione   riguardante   l'avvenuta   stipula   del   contratto,
    nell'ambito dei settori di cui al comma 1,  all'indirizzo  risultante
    dai registri anagrafici della persona fisica titolare  del  rapporto.
    Gli aderenti trasmettono al titolare  dell'archivio  le  informazioni
    relative ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori  del
    credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi. 
      8. Nell'ambito del sistema di  prevenzione,  e'  istituito,  presso
    l'ente gestore, un servizio gratuito, telefonico  e  telematico,  che
    consente di ricevere segnalazioni da  parte  di  soggetti  che  hanno
    subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di
    identita'. 
      9. Nell'ambito del sistema di  prevenzione  opera,  senza  nuovi  o
    maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di  lavoro  che
    svolge funzioni di indirizzo, impulso e  coordinamento,  al  fine  di
    migliorare l'azione  di  prevenzione  delle  frodi  nel  settore  del
    credito al consumo e del furto  di  identita'  a  livello  nazionale,
    nonche' compiti  finalizzati  alla  predisposizione,  elaborazione  e
    studio dei dati statistici, in forma anonima,  relativi  al  comparto
    delle frodi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il gruppo  di
    lavoro e' composto da due rappresentanti, di cui  un  titolare  e  un
    supplente, designati  rispettivamente  da  ciascuna  delle  autorita'
    indicate:  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   Ministero
    dell'interno, Ministero della  giustizia,  Ministero  dello  sviluppo
    economico, Banca d'Italia, Guardia  di  finanza.  La  segreteria  del
    gruppo  di  lavoro  e'  assicurata  dall'ente  gestore.  Il  Ministro
    dell'economia e delle  finanze  provvede  con  proprio  decreto  alla
    nomina dei componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo  di  lavoro  ha
    carattere permanente. I componenti del gruppo  di  lavoro  durano  in
    carica un triennio. Per la partecipazione all'attivita' del gruppo di
    lavoro non sono previsti compensi, indennita' o  rimborsi  spese.  Il
    gruppo di lavoro e' presieduto dal componente  del  gruppo  designato
    dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in ragione dei
    temi trattati, integra la composizione del gruppo  di  lavoro  con  i
    rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti  aderenti
    e degli operatori commerciali, nonche' con gli esperti delle Forze di
    polizia, designati dal  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del
    Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
    entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce  al  Parlamento,  sulla
    base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in  ordine  ai
    risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi svolta  entro  il
    31 dicembre del precedente anno.  Il  titolare  dell'archivio,  anche
    attraverso l'attivita' di studio ed elaborazione dei dati disponibili
    da parte del gruppo di  lavoro,  svolge  attivita'  d'informazione  e
    conoscenza sui  rischi  del  fenomeno  delle  frodi,  anche  mediante
    l'ausilio di  campagne  pubblicitarie  curate  dalla  Presidenza  del
    Consiglio dei ministri. A tali attivita', i soggetti  preposti  fanno
    fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a
    legislazione vigente. 
     
                               Art. 30-quater 
                     Finalita' e struttura dell'archivio 
     
      1. L'archivio e' composto da tre strumenti informatici: 
        a) il primo, denominato interconnessione  di  rete,  consente  di
    dare seguito  alle  richieste  di  verifica  inviate  dagli  aderenti
    mediante il riscontro con i dati di  cui  all'articolo  30-quinquies,
    detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati; 
        b)  il  secondo,  denominato  modulo  informatico  centralizzato,
    memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro  ha
    evidenziato la non autenticita' di  una  o  piu'  categorie  di  dati
    presenti  nella  richiesta  di  verifica  e  permette   al   titolare
    dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma
    9, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini  dell'esercizio  della
    prevenzione,  anche  mediante  la  predisposizione  e   pubblicazione
    periodica di specifiche linee guida, sul  piano  amministrativo,  nel
    settore  del  credito  al  consumo  e  dei  pagamenti  dilazionati  o
    differiti. Per le finalita' di cui alla presente lettera, il titolare
    dell'archivio si avvale anche delle elaborazioni dei  dati  contenuti
    nell'archivio informatizzato  istituito  ai  sensi  dell'articolo  1,
    comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 166; 
        c) il terzo, denominato modulo informatico di allerta,  memorizza
    le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o
    ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del  credito,
    dei servizi di comunicazione elettronica  o  interattivi  nonche'  le
    segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal  titolare
    dell'archivio  agli  aderenti.  Tali  informazioni  sono   conservate
    nell'archivio per il tempo  necessario  agli  aderenti  ad  accertare
    l'effettiva sussistenza del rischio di frodi. 
      2. L'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza  e  la
    Polizia di Stato possono accedere, a titolo gratuito, al  sistema  di
    prevenzione. 
      3. I risultati di specifico interesse sono comunicati,  secondo  le
    modalita' stabilite dal decreto di  cui  all'articolo  30-octies  del
    presente decreto legislativo,  agli  uffici  del  Dipartimento  della
    pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti  in  materia
    di  analisi  dei  fenomeni  criminali  e   di   cooperazione,   anche
    internazionale, di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli
    articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n.  121,  nonche',  ove
    rilevanti,  all'Unita'  di  informazione  finanziaria   della   Banca
    d'Italia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della  Guardia  di
    finanza. 
      4. Allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione, il  titolare
    dell'archivio, anche ai fini dell'approfondimento delle  segnalazioni
    di cui all'articolo 30-ter, comma 7, ultimo periodo,  puo'  avvalersi
    della collaborazione del Nucleo speciale di polizia  valutaria  della
    Guardia di finanza, che agisce con i poteri e  le  facolta'  previsti
    dall'articolo 2  del  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,
    utilizzando,  nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e
    finanziarie disponibili a legislazione vigente, strutture e personale
    esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 
     
                              Art. 30-quinquies 
                          Dati oggetto di riscontro 
     
      1.  Sono  assoggettabili  a  riscontro,  con  i  dati  detenuti  da
    organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone  fisiche  che
    richiedono  una  dilazione  o  un  differimento  di   pagamento,   un
    finanziamento o altra analoga  facilitazione  finanziaria,  contenuti
    nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c): 
        a)  documenti  di  identita'  e   di   riconoscimento,   comunque
    denominati o equipollenti, ancorche' smarriti o rubati; 
        b) partite IVA, codici  fiscali  e  documenti  che  attestano  il
    reddito esclusivamente  per  le  finalita'  perseguite  dal  presente
    decreto legislativo; 
        c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali. 
      2. Allo scopo di garantire il  perseguimento  delle  finalita'  del
    presente decreto legislativo, gli organismi pubblici  e  privati  che
    detengono i dati di cui al comma 1,  lettere  a),  b)  e  c),  devono
    renderli disponibili nelle  modalita'  e  nei  termini  previsti  dal
    decreto di cui all'articolo 30-octies. 
      3. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
    individuato, previo parere del gruppo di lavoro di  cui  all'articolo
    30-ter, comma 9,  ogni  altro  dato  idoneo  al  perseguimento  delle
    finalita' del presente decreto legislativo. 
     
                               Art. 30-sexies 
                  Procedura di riscontro sull'autenticita' 
                    dei dati e contributo degli aderenti 
     
      1. Ai fini del riscontro sull'autenticita' dei dati contenuti nelle
    richieste  di  verifica  inviate  dagli  aderenti,   l'ente   gestore
    autorizza  di  volta  in   volta   la   procedura   di   collegamento
    dell'archivio alle banche dati degli organismi  pubblici  e  privati.
    Ciascuna richiesta puo' concernere  una  o  piu'  categorie  di  dati
    nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 30-quinquies. 
      2.  L'onere  derivante   dall'attuazione   del   presente   decreto
    legislativo e' posto a carico degli aderenti al sistema  pubblico  di
    prevenzione. L'adesione al sistema e ciascuna richiesta di  verifica,
    riferita   ad   un   singolo   nominativo,   comportano,   da   parte
    dell'aderente, previa stipula  di  apposita  convenzione  con  l'ente
    gestore, il  pagamento  all'ente  gestore  stesso  di  un  contributo
    articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione  e
    di realizzazione dell'archivio,  sia  il  costo  pieno  del  servizio
    svolto dall'ente gestore. La misura delle componenti  del  contributo
    e' determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies. 
     
                               Art. 30-septies 
                          Disposizioni finanziarie 
     
      1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono all'ente gestore, il
    quale  deve  fornire  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
    apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate e  ai  costi
    sostenuti in relazione al servizio svolto. 
     
                               Art. 30-octies 
               Termini, modalita' e condizioni per la gestione 
                         del sistema di prevenzione 
     
      1. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
    adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
    presente disposizione: 
        a)  sono  specificati  la  struttura  e  i  livelli  di   accesso
    all'archivio, i singoli elementi identificativi  dei  dati  contenuti
    nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da comunicare ai sensi
    dell'articolo 30-quinquies, le modalita' e i  termini  relativi  alle
    convenzioni di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d); 
        b)  sono  stabilite  le  modalita'   relative   al   collegamento
    informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici
    e privati che detengono i dati di cui all'articolo 30-quinquies; 
        c) sono individuate le modalita' e fissati i termini secondo  cui
    i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono  comunicati  e  gestiti,
    nonche' viene stabilita la procedura  che  caratterizza  la  fase  di
    riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1; 
        d) sono fissati l'importo  del  contributo  di  cui  all'articolo
    30-sexies,  comma  2,  nonche'  i  criteri  di  determinazione  e  le
    modalita' di riscossione del medesimo. 
      2. Lo schema del decreto di cui  al  comma  1  viene  trasmesso  al
    Garante per la protezione dei dati  personali  affinche'  esprima  il
    proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione. 
      3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli  utenti,  di  cui
    all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo
    6 settembre 2005, n. 206,  puo'  chiedere  in  qualsiasi  momento  di
    essere ascoltato dal gruppo di lavoro  di  cui  all'articolo  30-ter,
    comma 9, in ordine all'applicazione del presente decreto legislativo. 
      4.  I  termini  e  le   modalita'   di   attuazione   dell'articolo
    30-quinquies,  comma  1,  lettera  b),  sono  definiti  con   decreto
    interdirettoriale  del  Dipartimento   del   Tesoro   del   Ministero
    dell'economia e delle finanze  e  del  direttore  dell'Agenzia  delle
    entrate.». 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
         Dato a Roma, addi' 11 aprile 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
                                    Frattini,   Ministro   degli   affari
                                    esteri 
     
                                    Alfano, Ministro della giustizia 
     
                                    Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                    economico 
     
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
     
    
            
          
     
Mondolegale 2011
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